La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
collegato.
L’elettore può votare:
·
per una delle liste, tracciando un segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato
sindaco collegato;
·
per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul
relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così
espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
·
per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul
relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
·
per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul
relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto
disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare non più di due
voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale,
scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista, i
nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove
occorra, data e luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla
lista prescelta, avendo però presente che, nel caso di espressione di due
preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della seconda preferenza.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco
prescelto. (fonte: http://www.interno.gov.it)
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